Valido il testamento olografo scritto in stampatello

FMS | 04 aprile 2022
Valido il testamento olografo scritto in stampatello

Il nostro ordinamento prevede che il testamento possa essere di tre tipi: pubblico, segreto, olografo (in verità esistono anche i testamenti speciali, dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale o “assimilato” in circostanze particolari, che però hanno un’efficacia limitata nel tempo).

Il testamento olografo, previsto dall’art. 602 c.c., è la forma più semplice, in quanto richiede una sola essenziale formalità: la redazione interamente per iscritto del suo contenuto, della data e della firma per opera personale, completa ed esclusiva del testatore.

Non richiede la presenza di testimoni, l’intervento di un pubblico ufficiale, né alcuna altra forma particolare. Può essere conservato dal testatore stesso o da qualunque altro soggetto cui il testatore accordi la necessaria fiducia, il quale provvederà, in seguito alla sua morte, a presentarlo ad un notaio per procedere alla pubblicazione.

Con la sentenza n. 37 del 5 gennaio 2022 la Sez. III del Tribunale di Pavia, decidendo sulla impugnazione del testamento olografo per difetto di forma, ha affermato che “per aversi un valido testamento olografo è necessario che l’autore abbia redatto, per intero di proprio pugno, le ultime volontà, apponendovi data e firma, senza il sussidio di mezzi meccanici o l’intervento della mano di altra persona, non assumendo rilevanza la modalità di scrittura, come il prevalente utilizzo dello stampatello, al più incidente in astratto sulla maggior difficoltà dell’accertamento dell’autenticità della dichiarazione”.

Tale pronuncia si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’abitualità e la normalità del carattere grafico impiegato per scrivere non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo, nonostante assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda testamentaria al de cuius. Per l’effetto, l’impiego dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di detta autenticità”. (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 31 dicembre 2021, n. 42124).

In tale ordinanza viene altresì spiegato che “una parte della dottrina ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purchè la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato. Si ammette quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall'art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l'abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia. Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello (Cass. Civ. n. 31457/2018). È stato rilevato che sussiste in tal caso il requisito dell'autografia e pertanto il testamento non può essere considerato affetto da nullità adducendo difficoltà della prova della sua autenticità. Oltretutto il livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizie calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello”.

Nel caso in esame, infatti, la Corte d'appello aveva fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva evidenziato che lo stampatello presentava caratteristiche "individualizzanti" che consentivano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l'autenticità della scheda. È importante far notare come il requisito dell’autografia sia imposto dal legislatore a garanzia della libera espressione della volontà del testatore.

Volendo fare alcuni esempi pratici, il fatto che il testamento olografo debba essere scritto interamente di pugno dal testatore comporta, innanzitutto, che il testatore sappia e possa scrivere; inoltre, per scrittura di propria mano si deve intendere l’espressione in segni grafici dei propri pensieri con l’impiego materiale di essa, ma cosciente. Sarebbe quindi nullo il testamento redatto sotto dettatura e indicazione di un terzo, lettera per lettera, da chi avesse appreso semplicemente a disegnarle senza rendersi conto del significato delle parole risultanti dalla loro combinazione, o da lui in pari condizioni copiato, come un disegno qualunque, tenendo sotto gli occhi il modello scritto, per suo incarico, da un terzo e tanto più se egli si limitasse a ripassare di sua mano l’inchiostro con la penna sulle lettere del testamento, tracciate a matita da un terzo, perché, fra l’altro, in questo caso non si avrebbe nemmeno il carattere o calligrafia propria del testatore, che pure è necessaria affinché il testamento possa dirsi scritto di mano del testatore.

L’autografia del testamento esclude anche la cooperazione materiale di altre persone; si avrebbe quindi mancanza di autografia anche qualora taluno dovesse guidare la mano di un testatore in difficoltà. La grafia è infatti talmente legata all’individualità dello scrivente che è praticamente impossibile falsificarla. È ovviamente considerato nullo anche il testamento stampato o dattilografato, perché, nell’uno e nell’altro caso, viene a mancare l’autografia, che è qualche cosa di diverso e di più della semplice e materiale opera del testatore ad imprimere sulla carta i segni grafici del suo pensiero. Sarebbe pure nullo un testamento tracciato, sì, direttamente di mano del testatore, ma con lettere imitanti quelle della stampa. Né potrebbe dirsi in contrario che, anche se la legge richiede la scrittura a mano, non prescrive pure che il testatore debba adoperare il suo proprio ordinario carattere, perché, in quella esigenza, è già compresa l’altra, dovendosi altrimenti ammettere anche la validità del testamento stampato o dattilografato quando si potesse provare con testimoni che esso fosse stampato o dattilografato dallo stesso testatore, il quale vi avrebbe, così, ugualmente impiegato la sua mano.

Infine, non è obbligatorio scrivere il testamento in lingua italiana: il testamento si ritiene valido in qualunque lingua o anche dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. È quindi opportuno che il testatore usi la lingua o il dialetto a lui più familiare e più comprensibile anche a coloro che lo dovranno leggere.

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