La nuova etichettatura nel settore vitivinicolo

FMS | 15 gennaio 2024
La nuova etichettatura nel settore vitivinicolo

Con il regolamento UE 2021/2017, a far data dal prossimo 8 dicembre 2023, entrano in vigore i nuovi obblighi di etichettatura per i prodotti vitivinicoli relativi all’elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale.

Pochi giorni fa (il 24 novembre) peraltro la Commissione UE ha emanato le Linee Guida al fine di fornire una prima interpretazione alle disposizioni normative.

In primo luogo, occorre precisare come il Regolamento 2021/2017 sia stato preceduto da due diversi Regolamenti, il Regolamento UE 2011/1169 e il Regolamento UE 2013/1308. Il Regolamento UE 2011/1169 ha disciplinato le informazioni da inserire sull’etichette degli alimenti, quando il prodotto è destinato al consumatore finale.

L’intervento si è reso necessario al fine di armonizzare le diverse normative nazionali e di semplificare, pertanto, il quadro normativo. Con tale Regolamento, peraltro, l’Unione Europea si poneva quattro diversi obiettivi: assicurare un alto grado di protezione dei consumatori; assicurare la libera circolazione di alimenti sicuri e sani; garantire il diritto all’informazione sugli alimenti consumati; consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti ed evitare ogni pratica che possa creare e confusione e indurre i consumatori in errore.

Il Regolamento UE 2013/1308, in materia di prodotti vitivinicoli, prevedeva l’obbligo di inserire informazioni più limitate (indicazione geografica, l’indicazione di provenienza), sempre nell’ottica di tutela del consumatore. E in questo sistema normativo è stato quindi emanato il Regolamento UE 2021/2017, che introduce obblighi più stringenti anche per il settore vitivinicolo e che peraltro specifica ulteriormente il diritto del consumatore a un’informazione corretta. Infatti, nel Regolamento e nelle successive Linee Guida è specificato che il consumatore deve avere un accesso chiaro, semplice e diretto alle informazioni obbligatorie.

In questo breve commento, ci si soffermerà invece sul rapporto tra etichettatura elettronica e normativa GDPR. In particolare, il Regolamento ha previsto, sempre nell’ottica di tutela del consumatore, che la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti potranno essere fatti in via elettronica a patto che: non siano raccolti o tracciati i dati degli utenti; l'elenco non figuri insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che le sostanze in grado di provocare allergie o intolleranze siano indicate direttamente sull'etichettatura dei prodotti. Sul punto le linee guida hanno chiarito che non è consentito richiedere il consenso del consumatore per stabilire se i suoi dati possano essere raccolti e/o tracciati, perché tale divieto non ammette eccezioni. E tale interpretazione è assolutamente in linea con i principi e le disposizioni di cui al Regolamento GDPR.

In particolare, tale interpretazione è conforme al principio della minimizzazione dei dati, in virtù del quale i dati per essere lecitamente trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. E un’esplicazione di tale principio (in particolare del principio di pertinenza) è la norma di cui all’art. 8 comma 4 che prevede che “nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto”. Orbene, è evidente che nel caso di specie, la raccolta e/o il tracciamento dei dati non avrebbe avuto alcuna pertinenza rispetto alla finalità di tutela del consumatore che è alla base del Regolamento. Pertanto, un consenso al trattamento o alla raccolta dei dati non sarebbe stato minimamente necessario per l’esecuzione dell’obbligo di informazione che grava sul produttore.

Pertanto, quest’esempio conferma quanto evidenziato nella parte iniziale di questa breve analisi: il Regolamento 2021/2017 fa parte di un sistema normativo, per cui ogni disposizione deve essere interpretata non solo in relazione alle altre norme del provvedimento in cui è contenuta, ma anche in relazione a quelle contenute nei diversi provvedimenti e nell’intera produzione legislativa comunitaria. In altre parole, il Regolamento in commento è la naturale esplicazione (in ambito vitivinicolo) del principio che prevede il diritto del consumatore ed avere accesso in modo chiaro e diretto a tutte le informazioni necessarie perché possa effettuare una scelta veramente consapevole nella selezione del prodotto. In conclusione, si può sostenere che il Regolamento 2021/2017 rientra nella più ampia normativa il cui scopo è la tutela della parte più debole e il suo diritto a prendere decisioni consapevoli e informate.

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