Associazioni sportive dilettantistiche e responsabilità civile dei suoi rappresentanti: quali tutele?

FMS | 13 gennaio 2021
Associazioni sportive dilettantistiche e responsabilità civile dei suoi rappresentanti: quali tutele?

Avv. Matteo Pozzi – Responsabile dipartimento diritto sportivo FMS Tax & Law Firm - Docente Scuola dello Sport CONI Lombardia.

Una delle domande più frequenti che mi vengono rivolte nella mia attività di avvocato e di docente è questa: quali possibili conseguenze personali si generano in caso di responsabilità del sodalizio sportivo in ambito contrattuale (es. mancato pagamento dei compensi ad un collaboratore), extracontrattuale (es. danni ad un atleta per omessa manutenzione delle strutture) e tributario (quale regime fiscale e quale vincolo per i soci)?

La risposta alla domanda risiede nell’articolo 38 del Codice Civile che afferma che, per le obbligazioni assunte da parte delle associazioni non riconosciute (cioè la maggioranza delle A.s.d.) risponde sia il fondo comune dell’ente sia il patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’ente stesso. La ragione sta nel fatto che le A.s.d. sono prive della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, tipica, invece, dei soggetti dotati di personalità giuridica come le associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. del Codice Civile, oltre che delle società di capitali. Su quest’ultimo concetto, però, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha sempre specificato che è responsabile personalmente per il debito contratto dall’associazione sportiva solo colui che ha svolto in concreto l’attività che ha dato origine all’obbligazione del sodalizio nei confronti del terzo, indipendentemente dalla carica sociale inserita nel’organigramma societario.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 25976 del 16 novembre 2020) in tema di credito da lavoro ha ulteriormente consolidato questo importante concetto: è pertanto irrilevante ai fini della responsabilità personale il ruolo del Presidente se, in concreto, la gestione del rapporto di lavoro è stato gestito da altra carica dell’associazione sportiva (nel caso di specie il Vice Presidente).

In questo caso, infatti, sarà il proprio il Vice Presidente a rispondere personalmente e in solido con la A.s.d. del mancato pagamento dei corrispettivi al collaboratore sportivo, riconosciuto quale lavoratore subordinato della società sportiva stessa. In conclusione, possiamo quindi affermare che, se da un lato non è automatico che per le obbligazioni assunte da una Associazione Sportiva Dilettantistica debba rispondere sempre e solo il proprio legale rappresentante, dall’altro si può dire che l’assenza della personalità giuridica dei predetti enti esporrà sempre personalmente colui che ha agito in nome e per conto del sodalizio medesimo ex art. 38 del Codice Civile.

Quali rimedi?

Gli unici “rimedi” offerti dal nostro ordinamento sono sostanzialmente due: a) dotare l’ente associativo di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta, mediante il percorso disciplinato dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 per le associazioni “riconosciute”, b) optare per la trasformazione (“eterogenea”) in società sportiva dilettantistica che, avendo come comune denominatore il mantenimento dell’assenza dello scopo di lucro negli statuti, permetterà al nuovo sodalizio di mantenere tutti i benefici fiscali e contributivi tipici dei soggetti dilettantistici stabiliti dall’art. 90 della Legge n. 289/2002 per il c.d. “riconoscimento sportivo” da iscrizione al Registro CONI. Ulteriori ed interessanti spunti arrivano dalla riforma dello sport contenuta nella bozza del Testo Unico di cui alla Legge n. 86/2019.

Il testo (oggi non ancora licenziato), infatti, prevederà per le Associazioni Sportive Dilettantistiche la possibilità – in deroga al DPR n. 361/2000 – di acquisire la personalità giuridica mediante specifica istanza da presentare all’atto iscrizione al nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”; registro che attesterà e certificherà la natura dilettantistica di società ed associazioni sportive dilettantistiche (che svolgono attività in ambito nell’ambito di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI e degli Enti di Promozione Sportiva) anche ai fini del riconscimento delle connesse agevolazioni fiscali.

In attesa della definitiva approvazione del Testo Unico e delle specifiche modalità operative, sarà quindi possibile ipotizzare una soluzione di maggior tutela personale per i gestori delle associazioni sportive dilettantistiche rispetto alle possibili responsabilità attribuibili all’ente medesimo, specie per quelle organizzazioni complesse ed articolate (es. gestione impianti) o di natura pressoché imprenditoriale.

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