Alla ricerca della “ratio selectionis” dei settori di specializzazione

FMS | 03 giugno 2021
Alla ricerca della “ratio selectionis” dei settori di specializzazione

Con il Decreto n. 163 del 1° ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2020, il Ministero della Giustizia ha modificato il Decreto 12 agosto 2015 riguardante le specializzazioni forensi, al fine di porre correttivi alle aspre critiche che avevano accompagnato la sua entrata in vigore. 

Quando un settore di specializzazione acquisisce dignità autonoma, non venendo relegato ad un mero “indirizzo” dei tre tradizionali settori dell’attività forense? E’ questa la domanda che si forma nell’immediato ad una prima lettura delle modifiche introdotte dal nuovo Decreto, titolato “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”

Il Ministero della Giustizia ha così provveduto ad ampliare i settori di specializzazione indicati all’art. 3 comma 1 del DM 144/2015, condizionando alternativamente, al comma 2, il conseguimento del titolo di specialista nei settori relativi al diritto civile, penale ed amministrativo alla “frequenza con profitto dei percorsi formativi” o “all’accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione” indicati rispettivamente ai commi 3,4,5 del medesimo articolo. 

Nonostante la generica indicazione – nella relazione illustrativa del DM  – dei criteri “congiuntamente o disgiuntamente applicati, della omogeneità disciplinare e della specialità della giurisdizione o del rito” per la riformulazione del nuovo elenco,  rimane ancora oscura la ragione della scelta volta a selezionare solo alcuni dei settori di specializzazione, escludendone altri ovvero a confinarli ad un mero indirizzo di settore. Tale aspetto non è, d’altro canto, passato inosservato da parte di alcuni COA, costituendo, invero, uno dei motivi di doglianza censurato da costoro nel ricorso promosso recentemente avverso il predetto Decreto.

Quello che invece rimane certo è lo spirito della novella, chiaramente orientata a dare maggiore contezza a settori legali che hanno assunto progressiva importanza nell’ambito della società, quali, a titolo esemplificativo, il diritto dello sport o ancora dell’informazione e della comunicazione digitale. E’ evidente, del resto, come l’aspirazione circa il conseguimento di una specializzazione costituisca cruciale importanza nella carriera legale, rappresentando l’ultimo traguardo per la maggior parte dei professionisti che operano nel settore. 

Il riconoscimento di una specializzazione costituisce, innegabilmente, fonte di fiducia per il cliente, rendendolo consapevole e sicuro di poter fare affidamento su un professionista dotato di un ampio bagaglio di conoscenze qualificate ed incentivando, d’altro canto, quest’ultimo a dedicare il proprio tempo all’approfondimento e allo studio di un determinato settore, incrementando il proprio sapere. Dal cliente, all’avvocato, il vantaggio circa il riconoscimento di una specializzazione ha inevitabilmente un risvolto sulla società, arricchendola di professionisti competenti e capaci di dare soluzione alla moltitudine di problematiche che affliggono i singoli settori del diritto.

Pertanto, se l’ampliamento dei settori caratterizzanti l’elenco trova una sua giustificazione nell’incessante evoluzione che ha interessato la società dal 2015 fino ad oggi, appare paradossale il mancato riconoscimento di dignità autonoma a settori, quali, ad esempio, il diritto dell’impresa, che di tale evoluzione sono, senza ombra di dubbio, i protagonisti. La figura del giurista d’impresa è da tempo divenuta centrale punto di riferimento per le aziende, costituendo, al contempo, fonte sicura di informazioni legali di cui la realtà aziendale ha costantemente bisogno. Pertanto, la concreta possibilità di una sua futura inclusione nell’elenco, non troverebbe ragioni contrarie, essendo perfettamente in linea con quelle che sono state le ragioni che hanno animato l’inclusione delle già esistenti discipline e che, seppur tardivamente, si rende necessaria.

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