Rinuncia all'eredità entro tre mesi se il chiamato è nel possesso dei beni del de cuius.

FMS | 22 dicembre 2021
Rinuncia all'eredità entro tre mesi se il chiamato è nel possesso dei beni del de cuius.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36080/2021, è tornata a prendere posizione sul caso del chiamato all’eredità in possesso dei beni del de cuius, affermando che tale soggetto non può rinunciare all’eredità se non compie l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia del decesso del de cuius. 

La morte di una persona apre la fase di individuazione dei soggetti che possono conseguire il patrimonio ereditario effettuando l’accettazione all’eredità; solo con l’accettazione infatti il chiamato all’eredità diventa erede, subentrando nell’intero patrimonio (sia attivo che passivo) del defunto.

Quando il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’unico modo per evitare di diventare erede puro e semplice (rispondendo quindi di eventuali debiti del de cuius anche con il proprio patrimonio personale) è quello di compiere, entro tre mesi dall’apertura della successione, l’inventario dei beni, così come prescritto dall’art. 485 c.c. Compiuto l’inventario, il chiamato ha tempo quaranta giorni per deliberare se rinuncia all’eredità o se accetta con beneficio d’inventario, in quest’ultimo caso rispondendo degli eventuali debiti del defunto senza coinvolgere il proprio patrimonio personale.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, i chiamati all’eredità avevano provveduto alla rinuncia solo in seguito alla notifica da parte di Agenzia Entrate di avviso di accertamento per il pagamento di debiti tributari del de cuius, rinuncia che ai sensi dell’art. 521 c.c. ha efficacia retroattiva.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione ai chiamati all’eredità, osservando che non era dato sapere se gli eredi rinunciatari si trovassero nel possesso dei beni ereditari; per la Cassazione però aveva omesso di indicare nella sentenza gli elementi specifici da cui aveva tratto il proprio convincimento, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, visto che i chiamati all’eredità risultavano avere il domicilio nello stesso immobile in cui aveva il domicilio il de cuius. La decisione della CTR è stata pertanto cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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