Protocollo su lavoro in modalità agile nel settore privato.

FMS | 13 dicembre 2021
Protocollo su lavoro in modalità agile nel settore privato.

Il 7 dicembre, il Governo e le Parti Sociali hanno sottoscritto un accordo sul lavoro agile nel settore privato. Tale accordo conferma l’impostazione data dalla legge 81/2017 che ha stabilito le linee guida per il lavoro agile, lasciando poi alla contrattazione collettiva il compito di definirne l’attuazione. L’art. 18 della legge 81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro e che può avvenire attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici.

La pandemia ha impresso un’accelerazione all’utilizzo dello smart working e pertanto le parti sociali hanno ritenuto necessario giungere alla sottoscrizione del protocollo, che, si ribadisce, segue l’impostazione data dalla normativa.

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria e mediante la sottoscrizione di un accordo individuale. Il rifiuto dello smart working non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento né rileva disciplinarmente.

L’accordo individuale deve prevedere la durata dell’accordo, l’alternanza tra lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda, le modalità di esecuzione della prestazione anche in riferimento all’esercizio del potere direttivo e alle condotte disciplinarmente rilevanti, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le misure tecniche atte a garantire il diritto alla disconnessione, le forme e le modalità del controllo della prestazione al di fuori dei locali aziendali, l’eventuale attività formativa e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Va individuata una fascia oraria di disconnessione in cui il lavoratore non eroga la prestazione.

Il lavoratore può usufruire dei permessi orari e in caso di assenze giustificate (malattia, ferie, permessi) ha diritto di disattivare i dispositivi di connessione.

Il lavoratore in smart working, salva diversa previsione della contrattazione collettiva, non può svolgere lavoro straordinario.

Il lavoratore può svolgere la prestazione in qualunque luogo, purché garantisca le condizioni di sicurezza e riservatezza.

Gli strumenti di lavoro, salvo diverso accordo, sono forniti dal datore di lavoro e il lavoratore risponde degli eventuali danni agli strumenti solo nel caso siano dovuti a sua negligenza. In caso di impossibilità alla prestazione, il lavoratore lo comunica al datore e si individuano altre soluzioni quale il ritorno al lavoro in azienda.

Restano infine gli obblighi del datore di lavoro, già previsti dalla legge 81/2017, in tema di salute e sicurezza, formazione e informazione e divieto di discriminazione.

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