L’utilizzo del green pass e del green pass rafforzato negli studi legali e nell’esercizio della professione

FMS | 08 febbraio 2022
L’utilizzo del green pass e del green pass rafforzato negli studi legali e nell’esercizio della professione

Con l’approvazione del D.L. 1/2022 e la successiva nota esplicativa del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 sono stati ulteriormente definite le modalità di applicazione del green pass e del green pass rafforzato (c.d. Super green pass) all’interno degli Studi professionali. 

L’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato è stato infatti introdotto dall’art. 3 comma 1 D.L. 127/2021. I successivi commi 3 e 4 hanno quindi previsto che il datore di lavoro dovesse verificare il rispetto del possesso del green pass, provvedendo alla nomina, con atto formale, dei soggetti incaricati del controllo, con l’ulteriore obbligo di predisporre entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative con cui effettuare le verifiche richieste.I n caso di mancato controllo, la sanzione per il datore di lavoro va da 400 a 1.000,00 €, mentre per il lavoratore che accede al luogo di lavoro sprovvisto di green pass, l’art. 3 comma 8 prevede una sanzione da 600 a 1.500,00 €.

\ Le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense hanno fornito importanti chiarimenti in merito all’attuazione della normativa all’interno degli studi Legali. In primo luogo, hanno chiarito che è necessario procedere al controllo del green pass per avvocati, dipendenti, collaboratori, consulenti e formatori, mentre nessun controllo è invece previsto per i clienti. In secondo luogo, il CNF ha ribadito la necessità di provvedere alla nomina dei soggetti incaricati del controllo, determinandone le relative modalità.

Altro tema delicato e a cui prestare la massima attenzione è quello inerente in rispetto della normativa imposta dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Innanzitutto, va tenuto ben presente che i soggetti incaricati del controllo debbono essere correttamente istruiti e formati in merito al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo 2016/679. Sempre in tema di adempimenti per il rispetto della normativa GDPR, è inoltre necessario:

  1. Consegnare ai dipendenti e a tutti i collaboratori che sono sottoposti al controllo l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento GDPR;
  2. Procedere all’integrazione del modello organizzativo di cui all’art. 25;
  3. Aggiornare il registro dei trattamenti di cui all’art. 30.

Ad integrazione degli obblighi di cui al D.L. 127/2021, è intervenuto il D.L. 1/2022 che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50enni, con diritto di accesso per i medesimi soggetti a tutti i luoghi di lavoro, a far data dal 15 febbraio 2022, solo se in possesso del super green pass (derivante quindi da vaccinazione o da guarigione).

\ L’art. 3 comma 1 b n. 1 D.L. 1/2022 ha inoltre previsto che anche gli avvocati debbano essere muniti di green pass per accedere agli uffici giudiziari sia per le udienze sia per le attività connesse o collegate e, elemento ancor più incisivo, il n. 3 dello medesimo art. 3 comma 1 afferma che l’assenza del difensore all’udienza per mancato possesso del green pass non costituisce legittimo impedimento. A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Organismo Congressuale Forense in ordine alla data di applicazione delle disposizioni, il Ministero della Giustizia è intervenuto chiarendo che: le disposizioni che estendono ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari dell'autorità giudiziaria le norme già valevoli per il personale di magistratura sul green pass ‘base' sono immediatamente applicabili.

A partire dal 1 febbraio 2022, invece, saranno applicabili anche agli uffici giudiziari le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici per i soggetti, diversi da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni ecc.), che per qualsiasi ragione debbano o intendano accedere ai palazzi di giustizia. Dal 15 febbraio prossimo, poi, ai fini dell'accesso negli uffici giudiziari, "dovrà farsi applicazione delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla necessità del possesso del relativo green pass ‘rafforzato'". restano esentati dal controllo relativo al possesso del green pass le parti ed i testimoni del processo. In conclusione, fino al 14 febbraio 2022, per accedere sia agli Studi Legali sia agli uffici giudiziari tutti gli avvocati dovranno essere dotati del green pass base. A far data dal 15 febbraio 2022, a tutti gli avvocati over 50enni, sarà richiesto il green pass rafforzato sia per accedere agli Studi professionali, sia per accedere agli uffici giudiziari.

Logo FMS Associati
Milano
Corso Buenos Aires, 60
info.mi@fmsassociati.it
Pavia
27100 - Via Cardano, 4
info.pv@fmsassociati.it
Voghera
27058 - Via Plana, 3
info.vg@fmsassociati.it
Alessandria
15121 - Via Marengo, 33
info.al@fmsassociati.it
Contact Center+39 0382 28382
FMS © 2024 FMS Associati | C.F e P.IVA 02572050181 | Privacy & Cookies